Normativa Videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza sono sempre più diffusi e, allo stesso tempo, sono aumentate anche le normative che la regolamentano. I sistemi di videosorveglianza devono essere conformi a:

GDPR Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea;
Linee Guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati e Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy;
Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010
Statuto dei Lavoratori (l.300 del 20/05/1970).

Per cominciare: il titolare del trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza

In azienda, il ruolo di titolare del trattamento è del datore di lavoro. Ciò è dovuto al fatto che le finalità del trattamento e i mezzi usati per lo stesso si articolano nell’ambito delle sue interazioni coi dipendenti. Sono quindi responsabilità del datore di lavoro tutti i processi aziendali che prevedono il trattamento di dati personali. Ecco perché se il titolare di un’azienda decide di installare un impianto di videosorveglianza, deve prima di tutto prevedere uno specifico processo aziendale conforme al GDPR, ma anche allo Statuto dei Lavoratori.
Le Linee Guida EDPB citano esplicitamente l’accountability e i principi di privacy by design e by default relativamente agli impianti di videosorveglianza. Il datore di lavoro, in rispetto della privacy by design e by default, deve prevedere e attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati; per integrare nel trattamento dati gli obblighi normativi nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
Concretamente, che cosa significa tutto questo? Come si traducono in pratica questi principi?

1. Determinare la finalità e la base giuridica della videosorveglianza

Il primo punto da dettagliare è la finalità della videosorveglianza in azienda. L’art 4 dello Statuto dei Lavoratori elenca una serie, limitata, di possibilità, che sono:

tutela del patrimonio aziendale;
sicurezza sul lavoro;
esigenze organizzative e produttive.

Queste finalità devono essere messe nero su bianco e documentate. Sottolineiamo che la generica finalità di sicurezza non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione.

2. Applicare in concreto i principi di correttezza e trasparenza

Il principio di correttezza impone che il sistema di videosorveglianza sia utilizzato esclusivamente per le finalità individuate, vietando quindi utilizzi impropri o per scopi inaspettati.

Tutti gli utenti hanno il diritto di essere informati in maniera dettagliata sulle aree in cui sono presenti le telecamere che li riprendono ed è per questo che l’informativa è obbligatoria.
Con Videosorveglianzainregola puoi mantenere online la tua informativa, visualizzabile tramite QRCode inserito nel cartello di area videosorvegliata e generato automaticamente dalla piattaforma.

3. Utilizzare i cartelli corretti e disporli adeguatamente

Gli impianti di videosorveglianza vanno segnalati. Il datore di lavoro, supportato dall’installatore oppure dal consulente, deve valutare attentamente dove disporre i cartelli.
Infatti tutti gli interessati (es. clienti, lavoratori, persone che accedono alla struttura) devono visionare il cartello PRIMA di accedere alle zone videosorvegliate.
Il nuovo cartello per le aree videosorvegliate è come quello raffigurato nell’immagine:

4. Conservazione delle immagini

Un punto a cui si deve prestare molta attenzione è l’aspetto che riguarda i tempi di conservazione delle immagini, basato sul principio di minimizzazione del trattamento dati.

I tempi di conservazione minimi sono di 24/48 ore, ma è possibile prolungare questo periodo di conservazione purché l’esigenza sia opportunamente motivata e relazionata. 

5. Accordo sindacale e Ispettorato Nazionale del Lavoro

Chi installa impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro ha l’obbligo di attuazione dell’art 4. della legge 300/1970, più comunemente conosciuta come Statuto dei Lavoratori. Questa norma vincola la conformità degli impianti di videosorveglianza ad un accordo preventivo collettivo, stipulato con l’RSA o l’RSU aziendale. Nel caso in cui l’azienda abbia più sedi dislocate su più province o regioni, l’accordo può essere stipulato con le rappresentanze sindacali più rappresentative a livello nazionale. In caso di mancato accordo, resta una sola opzione: ricevere l’autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro o della sede centrale dell’INL. Ricordiamo che violare questa disposizione costituisce reato.